Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D. 19/12/2002 n. 131

1.6. Incrementi per investimenti.

1.6.1. Nell'eventualità che l'ente o l'impresa che gestisce il servizio acquedottistico effettui investimenti di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente delibera, è consentito un incremento pari al 5% nel caso di rapporto investimenti/ fatturato pari o superiore al 50%; in caso di rapporti inferiori si procede per interpolazione lineare. Il relativo programma di investimenti deve essere approvato dall'ATO o, in sua assenza, dalla provincia.

1.6.2. È, altresì, previsto un ulteriore incremento nella misura massima del 2% qualora la tipologia degli investimenti è finalizzata alla riduzione delle perdite secondo la metodologia indicata nel Decreto ministeriale n. 99/1997, specificato in premessa, ovvero alla realizzazione di strumentazioni per la sua misurazione. L'incremento tariffario è proporzionale al rapporto tra il valore degli investimenti effettuati per la riduzione della dispersione e il valore complessivo degli investimenti stessi. Ciascun intervento unitario e non frazionabile, di cui al presente punto, non deve superare l'1% del fatturato e deve rimanere comunque entro un tetto massimo di 200.000 euro. Per gli interventi di cui al presente punto, il gestore del servizio ha l'obbligo di comunicare all'Autorità d'ambito o alla provincia, nel caso in cui la predetta autorità non sia operante, la tipologia

1.6.3. Limiti.

1.6.3.1. Gli aumenti correlati agli investimenti non sono applicabili alle gestioni in economia.

1.6.3.2. Gli aumenti indicati al punto 1.6 possono essere applicati solo dopo che il gestore abbia provveduto a soddisfare l'obbligo di referto previsto dal Decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 99/1997 e dalla relativa Circolare esplicativa.

1.6.4. Riconoscibilità degli investimenti. Gli investimenti programmati cui viene fatto riferimento per l'applicazione degli appositi incrementi tariffari previsti dalla presente delibera sono quelli assunti dal gestore a proprio carico diretto e che risultino aggiuntivi rispetto a quelli finanziati con fondi pubblici regionali, statali o comunitari.

1.6.5. Penalizzazioni per sottorealizzazioni. Nell'ipotesi che al 31 dicembre 2002 non risulti realizzato il volume d'investimenti considerato in sede di determinazione dell'aumento tariffario ai sensi della delibera n. 52/2001, all'incremento complessivo per il 2002, come sopra calcolato, viene applicato un fattore correttivo negativo, pari all'incremento tariffario corrispondente alla differenza tra il volume d'investimenti previsto ed il volume d'investimenti effettivamente realizzato nel 2001. Nel caso esposto dunque la tariffa si riduce, a seconda dei casi indicati nella precitata delibera, della percentuale:

1.6.6. Fornitore d'acqua all'ingrosso. Al gestore all'ingrosso si applicano le disposizioni di cui al punto

1.4.6 della delibera n. 52/2001, nei limiti tariffari previsti dalla presente delibera.

2. Servizio di depurazione e fognatura.

2.1. Utenze civili. Il gestore, qualora non abbia già provveduto in tal senso, ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 31, comma 29, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, di elevare la tariffa all'importo di 0,25822 Euro (L. 500) al metro cubo, stabilito dall'art. 3, commi 42 e seguenti, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549. Per il servizio di fognatura il gestore ha la facoltà d'incrementare la tariffa sino all'importo di 0,08779 Euro (L. 170), aggiornato delle percentuali d'incremento di cui alle delibere di questo Comitato 27 novembre 1996, n. 255, 18 dicembre 1997, n. 248, numeri 8/1999, 62/2000 e 52/2001.

2.2. Utenze industriali. Per le utenze relative agli insediamenti classificati quali insediamenti o complessi produttivi ai sensi dell'art. 1-quater del Decreto-Legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito, nella Legge 8 ottobre 1976, n. 690, e

2.3. Per entrambi i servizi la tariffa massima a metro cubo può essere incrementata sino alla misura massima dell'1,7% pari alla differenza tra il tasso di inflazione programmato ed il tasso di crescita obiettivo della produttività, assunto pari a 0.

2.4. Programmi stralcio di cui all'art. 141 della Legge n. 388/2000. Per il parziale finanziamento dei programmi stralcio di cui all'art. 141 della Legge n. 388/2000 si applicano le disposizioni di cui al punto

2.3 della delibera n. 52/2001, così come modificata dalla delibera del 15 novembre 2001, n. 93 (Gazzetta Ufficiale n.30/2002). Sono stabiliti, altresì, incrementi per investimenti, previsti nell'anno 2002, nel caso in cui gli interventi stessi non siano inseriti all'interno dei piani stralcio di cui alla Legge n. 388/2000. L'aumento massimo è fissato nella misura massima dell'1,5% qualora il volume degli investimenti sia pari ad almeno 1/6 del fatturato; per i volumi inferiori si procede per interpolazione lineare.

3. Norme comuni.

3.1 Base di computo degli aumenti. Gli incrementi tariffari previsti ai punti 1 e 2 sono applicati sulle tariffe vigenti al 30 giugno 2002, salva l'ipotesi di rideterminazione di cui al precedente punto 1.3. Gli incrementi tariffari non possono comunque superare cumulativamente il tetto del 10%, ad esclusione degli incrementi di cui al punto 1.3.

3.2. Decorrenza degli aumenti. Gli incrementi tariffari conseguenti all'attuazione delle direttive di cui ai citati punti 1 e 2, se pubblicati dai soggetti interessati sul B.U.R. entro il 1 aprile 2003, o comunque allo stesso trasmessi entro tale data, saranno applicati a decorrere dal 1 luglio 2002; quelli pubblicati successivamente a tale data decorreranno dal 1 aprile dell'anno successivo. I nuovi valori tariffari, contestualmente all'invio in pubblicazione, verranno trasmessi alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per la relativa attività di verifica.

3.3 Rapporti con l'utenza. Gli enti ed imprese che gestiscono i servizi considerati nella presente delibera debbono improntare i rapporti con l'utenza a criteri di massima trasparenza, in particolare indicando la percentuale d'incremento applicata ai sensi dei punti precedenti e gli estremi del relativo provvedimento.

3.4 Procedure. Ai fini delle verifiche sulla corretta applicazione delle presenti direttive si applicano le disposizioni procedurali stabilite al punto 1.1.4 della delibera 18 dicembre 1997, richiamata in premessa, con la specificazione che i compiti dalla delibera stessa demandati agli UU.PP.I.C.A. vengono ora espletati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3.5 Clausola di rinvio. Resta ferma l'applicazione delle altre direttive previste nella delibera n. 52/2001, che non siano modificate dalla presente delibera. Invita gli enti interessati e le imprese che gestiscono il servizio a trasmettere i modulari alle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura indipendentemente dalla richiesta di adeguamenti tariffari; le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ad organizzare i dati su supporto elettronico ed a renderli disponibili alle amministrazioni interessate. Roma, 19 dicembre 2002 Il Presidente delegato Tremonti Il segretario del CIPE Baldassarri Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 139

1. Investimenti comuni alle tre componenti del servizio idrico 1.1 Interventi di ripristino e manutenzione straordinaria delle |reti e degli impianti esistenti, finalizzati ad evitare il loro degrado ed a mantenere i livelli di esercizio esisitenti. 1.2 Adeguamento delle strutture e degli impianti agli standard di qualità e sicurezza secondo norma. 1.3 Interventi per la fornitura a nuovi utilizzatori (estensioni rete, allacciamenti, misuratori, ampliamento impianti, etc.). 1.4 Interventi volti a raggiungere i livelli minimi di servizio di |cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 |marzo 1996 e/o comunque finalizzati al miglioramento della |qualità percepita dall'utente, comprensivi delle procedure e |sistemi a supporto della bollettazione e del rapporto contrattuale con la clientela. 1.5 Analisi rete, cartografia numerica, rilevazione e |documentazione della rete degli impianti e formazione dei relativi data-base.

2. Investimenti specifici per i singoli servizi.

2.1 Servizio acquedottistico. 2.1.1 Interventi per il ripristino di allacciamenti idrici ed il contenimento delle perdite delle reti e negli impianti esistenti.

2.1.2 Potabilizzazione dell'acqua secondo norma. 2.1.3 Interventi per la fornitura a nuovi utilizzatori (estensioni rete, allacciamenti, misuratori, ampliamento impianti, etc.). 2.1.4 Interventi destinati ad incrementare e/o ottimizzare l'utilizzazione delle risorse idriche. 2.1.5 Interventi di ripristino e manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti esistenti, finalizzati ad evitare il loro degrado ed a mantenere i livelli di esercizio esistenti. 2.1.6 Adeguamento delle strutture e degli impianti agli standard di qualità sicurezza secondo norma. 2.1.7 Analisi, studi ed interventi relativi alla trasformazione degli esistenti sistemi di fornitura idrica per consentire l'installazione di contatori in ogni singola unità abitativa nonchè contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario.

2.1.8 Interventi per incentivare la sicurezza dell'approvvigionamento idrico da contaminazioni internazionali. 2.1.9 Interventi volti alla realizzazione di strumentazioni per la misurazione delle perdite.

2.2 Servizio fognatura. 2.2.1 Interventi per il ripristino di allacciamenti fognari ed il contenimento delle perdite nelle reti e negli impianti esistenti. 2.2.2 Interventi per l'allaccio a nuovi utilizzatori (estensioni rete fognaria, allacciamenti, misuratori, etc.). 2.2.3 Interventi destinati a migliorare e/o ottimizzare il sistema di collettamento delle acque.

2.3 Servizio di depurazione. 2.3.1 Trattamento degli scarichi fino ai limiti previsti dal Decreto legislativo n. 152/1999.

2.3.2 Adeguamenti impiantistici per far fronte a nuovi utenti. 2.3.3 Interventi destinati a migliorare e/o ottimizzare il sistema di depurazione dell'acque. Anno ultimo adeguamento Prezzi alla produzione dei prodotti industriali Incremento % ISTAT Incremento % parametro 1985 0,00 60,55 30,28 1986 0,20 60,23 30,11 1987 3,00 55, 56 27,78 1988 3,60 50,16 25,08 1989 5,90 41,79 20,90 1990 4,10 36,21 18,10 1991 3,30 31,86 15,93 1992 1,90 29,40 14,70 1993 3,80 24,66 12,33 1994 3,70 20,21 10,11 1995 7,90 11,41 5,71 1996 1,90 9,33 4,61 1997 1,30 7,93 3,97 1998 0,10 7,82 3,91 1999 0,20 8,04 4,02 2000 6,00 1,92 0,96 2001 1,92 0,00 0,00

 

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